Normativa

Con l’entrata in vigore del D.M. 9 Agosto 2011, relativo all’attuazione della normativa comunitaria in materia di giochi pirici e fuochi d’artificio, cambiano le classificazioni, il regime di detenzione, vendita e cessione degli artifizi pirotecnici.

Le nuove disposizioni inseriscono i declassificati di ex Libera Vendita (D.M 4 Aprile 1973) nelle nuove categorie europee VD (EU cat.2) e VE (EU cat.1).

Il suddetto Decreto inserisce anche gli articoli di VC nella Eu cat. 2 (batterie pirotecniche, petardi, razzi, etc.), che non necessitano più di obbligo della registrazione (il MARCHIO CE sarà reso obbligatorio dal 2017), ma resta l’obbligo di detenere la Licenza di Polizia per commercializzarli.

Un soggetto privato maggiorenne può quindi acquistare articoli pirici delle categorie F1, F2, P1 e T1  per uso personale fino ad un massimo di 5 Kg di Materiale Attivo o 25kg lordi (escuso confezionamento e imballaggio) e detenerli liberamente, senza obbligo di Licenza, dopo aver esibito un documento d’identità valido.